D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo VII - Redditi diversi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 67 329 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso 330 .
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 331 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto art. 67 332 sono determinate a norma dell'articolo 86 333 . 334
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32,
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