D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo II - Imposta sul reddito delle società
Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.
Articolo sostituito dall'art. 4, D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, come modificato dalla relativa legge di conversione; modificato dall'art. 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
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