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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 77 [91] - Aliquota dell'imposta 352

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento. 353

352

Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

353

Comma così modificato dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1.

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