D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo II - Imposta sul reddito delle società
Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 358 .
Articolo modificato da: art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467; art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 11; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 5
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