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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 80 [94] - Riporto o rimborso delle eccedenze 357

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 358 .

357

Articolo modificato da: art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467; art. 11, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 11; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

358

Comma modificato dal comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 5

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