D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo II - Imposta sul reddito delle società
Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
Sezione I - Determinazione della base imponibile
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Articolo modificato da: art. 2, D.L. 27 aprile 1990, n. 90; art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
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