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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

Sezione III - Consolidato mondiale

Art. 142 - Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).

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