D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo II - Imposta sul reddito delle società
Capo III - Enti non commerciali residenti
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
Articolo modificato dall'art. 1, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307; sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
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