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D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (G.U. 31.12.1986, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Imposta sul reddito delle società

Capo III - Enti non commerciali residenti

Art. 150 [111 ter] - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 506

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

506

Articolo aggiunto come articolo 111-ter dall'art. 12, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; rinumerato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

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