D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo II - Imposta sul reddito delle società
Capo III - Enti non commerciali residenti
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Articolo aggiunto come articolo 111-ter dall'art. 12, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; rinumerato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.