D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo IV - Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza 568 .
Comma modificato dal comma 6 dell'art. 12, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 12
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