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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 2 -

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno della sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;

c) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico e accademico;

e) all'esterno degli edifici giudiziari nel giorno d'inaugurazione dell'anno giudiziario.

3. La bandiera viene esposta permanentemente all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

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