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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 3 -

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

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