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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 4 -

1. Quando la bandiera è esposta su di una asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

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