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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 6 -

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.

Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

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