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D.P.C.M. 03.06.1986

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 05.06.1986, n. 128)

Art. 7 -

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso; né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

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