Decreto legge 04.08.1987, n. 325
1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato", e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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