D.P.R. 10.04.1987, n. 209
Capo I - Disposizioni generali
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6. L'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il personale direttivo, è di lire duemilionicinquecentomila, per il personale ispettivo tecnico periferico.
Le differenze annue rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1° gennaio 1986, di L. 105.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1° gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1° gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1° gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennità salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, è corrisposta pro-quota, per il periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.
7. La stessa indennità prevista per il personale direttivo è integrata per il personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello in godimento.
8. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11/7/1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento econo
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