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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Retribuzione individuale di anzianità

1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennità di funzione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione è corrisposta in dodicesimi dal 1° gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalità indicate nella medesima.

2. I ratei di anzianità ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sarà posto in detrazione.

3. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.

(Il comma 4 non è stato ammesso al "visto" della Corte dei Conti).

5. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianità per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

6. L'anzianità c

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