D.P.R. 10.04.1987, n. 209
Capo I - Disposizioni generali
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.
3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.
4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attività non di insegnamento
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