D.P.R. 10.04.1987, n. 209
Capo I - Disposizioni generali
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale.
2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.
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