D.P.R. 10.04.1987, n. 209
Capo I - Disposizioni generali
1. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.
2. Detta indennità di istituto è volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1.
4. L'indennità di istituto è corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unita di personale interessato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.