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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 9 - Fondo di incentivazione

1. Il fondo di incentivazione, previsto dall'art. 14 del D.P.R. 1/2/1986, n. 13, sarà destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi.

2. Il fondo sarà pertanto utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra, ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 - abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle attività di cui al comma 1.

4. Le modalità ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono defini

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