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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo V

Art. 18 - Permessi e ritardi - Recuperi

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA. Per il personale docente il limite è rapportato all'orario settimanale di insegnamento.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità, per il personale docente, alle supplenze.

5. Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

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