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D.P.R. 10.04.1987, n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.

Capo V

Art. 19 - Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

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