D.P.R. 10.04.1987, n. 209
Capo VII - Trattamento di missione e quiescenza
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e del 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
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