D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà prevista dall'articolo 14, comma 8 3 , è attribuita, a decorrere dal 1º settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico
a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: Lire 250.000;
b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: Lire 290.000.
La disposizione non ha avuto concreta applicazione, in quanto non sono intervenuti gli accordi con i sindacati previsti dall'art. 14, comma 8.
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