D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.
2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.
3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della Scuola ed i rapporti con le famiglie.
4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1º settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1º settembre 1990 in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi c
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