D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. A decorrere dal 1º settembre 1989 il personale di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che è, di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14. e 15. dell'articolo 14.
2. Il diritto di opzione di cui al comma 1. può essere esercitato, con domanda da presentare al Provveditore agli Studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validità anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro della Funzione Pubblica, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali è possibile il regime di orario a tempo parziale.
4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale è dovuto, in proporzione all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
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