D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'articolo 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, è prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.
2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione siano
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