D.P.R. 23.08.1988, n. 399
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)
1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nei limiti del trenta per cento della disponibilità dei posti nell'organico provinciale, destinata alla mobilità, è disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
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