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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 21 - Mobilità per incompatibilità

1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.

2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere in visione tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.

3. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale della scuola.

4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.

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