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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 22 - Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni

1. Il personale di cui all'articolo 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, è inserito in un contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente è inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero purché in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilità.

2. La mobilità di cui al comma 1. deve ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi;

b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1º settembre 1989, secondo criteri, modalità, condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.

3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2., qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilità all'interno del comparto provvederà il Ministro della Pubblica Istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

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