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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 25 - Congedo ordinario

1. Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990 salve le particolari disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.

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