D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12., e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'articolo 14, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal Capo di Istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso Università ed Istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti - sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, dal Ministero della Pubblica Istruzione - formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati che illustrino contenuti metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento
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