D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'articolo 3, comma 1., possono essere attribuite, per particolari meriti anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalità di cui al presente articolo.
2. Il personale docente, durante l'attività di servizio, può fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1. purché abbia una anzianità di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sarà determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3., entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il beneficio di cui al comma 1. è attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalità di espletamento di tali concorsi, le condizioni di ammissibilità saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro e per la Funzione Pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.
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