D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:
AREA DEI SERVIZI AUSILIARI, TECNICI ED AMMINISTRATIVI
a) ausiliari; guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: Lire 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: Lire 6.325.000
dal 1° maggio 1990: Lire 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: Lire 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: Lire 7.306.000
dal 1° maggio 1990: Lire 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: Lire 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: Lire 7.962.000
dal 1° maggio 1990: Lire 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: Lire 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: Lire 9.212.000
dal 1° maggio 1990: Lire 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: Lire 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: Lire 10.224.000
dal 1° maggio 1990: Lire 11.136.000
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
AREA DELLA FUNZIONE DOCENTE
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei c
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.