D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. l'indennità di funzione prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, a favore del personale di cui all'articolo 3, lettere a) e b) dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è rideterminata in lire 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo a livello iniziale ed in lire 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici a livello iniziale.
2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennità di cui al comma 1. e quella spettante alla data del 30 giugno 1988 sono attribuiti come segue:
a) dal 1º luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1º gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1º maggio 1990 per l'intero ammontare.
3. L'indennità di cui ai commi 1. e 2. è corrisposta in ragione di tredici mensilità ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianità di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.
4. L'indennità di cui al comma 1. prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a) dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, è attribuita nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresì, il comma 2. e con le stesse decorrenze.
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