D.P.R. 23.08.1988, n. 399
Al personale dell'area della funzione docente di cui all'articolo 3, è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1º luglio 1988: Lire 270.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 797.000
dal 1º maggio 1990: Lire 1.224.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:
dal 1º luglio 1988: Lire 313.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 924.000
dal 1º maggio 1990: Lire 1.416.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1º luglio 1988: Lire 396.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 1.152.000
dal 1º maggio 1990: Lire 1.764.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1º luglio 1988: Lire 436.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 1.288.000
dal 1º maggio 1990: Lire 1.980.000
2. Le indennità di cui al comma 1 competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nella tabella B allegata al presente decreto.
3. L'indennità di cui al comma 1. è corrisposta:
a) dal 1º luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1º g
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