D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Al personale di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi, è attribuita una indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1º luglio 1988: Lire 144.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 420.000
dal 1º maggio 1990: Lire 648.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:
dal 1º luglio 1988: Lire 192.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 552.000
dal 1º maggio 1990: Lire 852.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1º luglio 1988: Lire 270.000
dal 1º gennaio 1989: Lire 797.000
dal 1º maggio 1990: Lire 1.224.000
2. Le indennità di cui al comma 1 competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nella tabella B allegata al presente decreto.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:
a) dal 1º luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1º gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1º maggio 1990 per l'intero ammontare.
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