D.P.R. 23.08.1988, n. 399
1. Le indennità di funzione previste dagli articoli 6, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.
2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e percentuali previste dai precedenti articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivante dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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