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Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni

Art. 21 - Uffici e dipartimenti

1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.] 29

2. [Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.] 30

3. [ Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.] 31

4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.] 32

5. [ Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto

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