Legge 23.08.1988, n. 400
Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni
1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19.] 35
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di part
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