Legge 23.08.1988, n. 400
Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 36
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 37
Comma a
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