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Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 27 - Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale 38

[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex cariera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di

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