IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.08.1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (G.U. 12.09.1988, n. 214)

Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 33 - Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.