Legge 23.08.1988, n. 400
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
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