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Legge 28.12.1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego. (G.U. 02.01.1989, n. 1)

Art. 6 -

1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.

4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità di fine rapporto e facendo salvo il maggior

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