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D.P.R. 15.07.1988, n. 405

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento. (G.U. 17.09.1988, n. 219)

Art. 10 -

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo Statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma l aventi riguardo alle regioni.

3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

4. Comma abrogato dall'art. 10 del D.LGS 24.7.1996 n. 433.

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