D.P.R. 15.07.1988, n. 405
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia è delegata a nominare i presidente Dei membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.
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