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Decreto legge 13.03.1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. (G.U. 14.03.1988, n. 61)

Titolo I - Norme in materia previdenziale

Art. 1 -

1. A decorrere dall'1 gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell' articolo 6 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono sostituiti dai seguenti:

"Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato.

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