Decreto legge 13.03.1988, n. 69
Titolo II - Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.
2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato.
3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra por
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