Decreto legge 13.03.1988, n. 69
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. (G.U. 14.03.1988, n. 61)
Titolo II - Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386.
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